Nozioni di Diritto Informatico

Il Diritto in campo informatico è presente in molti settori e contesti diversi. Tra i principali sono da elencare almeno quelli relativi all’ amministrazione digitale, alla tutela dei dati e della privacy (sicurezza), ai crimini informatici, al commercio elettronico, al diritto d’autore e di editoria, alla libertà di espressione, al controllo dei lavoratori, alla tutela dei brand e dei loghi. In questo breve articolo presento solo alcuni di questi ambiti con i loro aspetti più rilevanti, data la vastità e complessità della disciplina (è una sintesi ovviamente, tratta consultando varie fonti e siti autorevoli).

http://egov.formez.it/lista_materiali

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_dell%27amministrazione_digitale

Il Codice dell’Amministrazione Digitale
Con il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è stato adottato il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), ovvero un corpo organico di disposizioni relativo all’uso delle tecnologie info-telematiche nelle Pubbliche Amministrazioni. Entrato in vigore il 1º gennaio 2006, traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell’azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nei rapporti con le Amministrazioni; il CAD contiene anche l’obbligo per l’Amministrazione di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni interne ed esterne per via telematica. Il testo del Codice dell’Amministrazione Digitale è stato oggetto di numerosi interventi di modifica ed aggiornamento da parte del legislatore: si segnalano, in particolare, il D.L. n. 235/2010 (noto come “nuovo CAD”) e il D.L. n. 179/2012 (noto come “Agenda Digitale Italiana”) che hanno reso ancor più stringenti gli obblighi per le Amministrazioni.

Le Pubbliche Amministrazioni, attraverso l’adozione delle tecnologie informatiche, sono chiamate ad una vera e propria riorganizzazione strutturale e gestionale interna in vista del raggiungimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.  All’interno di questo scenario il Codice ha attribuito a cittadini e imprese, nuovi diritti esigibili nei rapporti con la PA, azionabili dinanzi al Giudice Amministrativo; proprio nel requisito dell’esigibilità di questi diritti il legislatore individua uno dei possibili fattori propulsivi del processo di rinnovamento della PA.  

In particolare:
– cittadini e imprese possono richiedere ed ottenere l’utilizzo del canale telematico nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni (art. 3);
– le Pubbliche Amministrazioni devono garantire agli interessati l’esercizio in forma telematica dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, in modo sicuro e trasparente (art. 4);
– le Pubbliche Amministrazioni devono rendere possibile, sul territorio nazionale, l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, in modalità elettronica attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile (art. 5);
– le Amministrazioni devono dialogare con le imprese esclusivamente in modalità telematica (art. 5-bis);
– le PPAA devono procedere alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi sulla base delle reali esigenze e del grado di soddisfazione degli utenti (art. 7);
– lo Stato è chiamato a promuovere l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione (art. 8);
– le Amministrazioni devono promuovere, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico (art. 9). 

Il processo di adeguamento degli Enti

Il Codice dell’Amministrazione Digitale non si limita a fornire gli strumenti tecnici e giuridici a cui le Amministrazioni devono fare ricorso per la gestione dei procedimenti amministrativi ad esse affidati.
Il Codice delinea tre fondamentali ambiti di intervento che ciascun Ente deve presidiare per rispettare gli obblighi vigenti:

a) Organizzazione interna
Non può esservi vera innovazione senza reingegnerizzazione dei processi; per questo le PA sono chiamate ad organizzarsi per gestire i procedimenti amministrativi esclusivamente nella modalità info-telematica. Tale processo si rende opportuno, tanto più che l’attuazione delle disposizioni del CAD è comunque rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti. Alle opportunità si accompagnano quindi sia gli incentivi, sia le sanzioni: l’innovazione diventa così – in modo cogente – materia di valutazione del personale, da cui dipendono sanzioni ed incentivi.

Il CAD ha altresì definito i criteri per la gestione del patrimonio informativo pubblico e la sua fruibilità da parte di privati e altre Amministrazioni. In particolare i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, trattati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie informatiche in modalità tali da consentire la valorizzazione, la fruizione e la riutilizzazione delle informazioni; le Amministrazioni devono poi assicurare la gratuità dell’accesso e la pubblicazione dei dati in formato aperto (c.d. open data).

b) Rapporti con cittadini e imprese
Le disposizioni contenute nel Codice hanno l’obiettivo di consentire a cittadini e imprese qualunque interazione con gli uffici pubblici in modalità telematica (specialmente via PEC). Quest’ultima, da mezzo alternativo a quello cartaceo, diviene mezzo principale ed esclusivo per le comunicazioni. Scompare, dunque, l’uso delle comunicazioni cartacee che dovranno essere utilizzate  in maniera del tutto residuale e solo laddove sia assolutamente indispensabile. Contestualmente, al fine di permettere l’interazione tra Pubblica Amministrazione e suoi utenti, viene attribuita una rilevanza strategica ai siti Web degli Enti che assurgono a vero front-office. Di conseguenza, le Amministrazioni devono – necessariamente – dedicare sempre maggiore attenzione alla sicurezza dei dati, al disaster recovery e alla privacy dei cittadini. Ignorare le prescrizioni previste dalle nuove norme non sarà più possibile, dal momento che esse prevedono termini stringenti per l’adeguamento e potenziano il sistema sanzionatorio per le Amministrazioni che non dovessero rispettare le prescrizioni del CAD.

La tutela dei dati personali e della privacy

fonte: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/cosa-e-il-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali

Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo tutelato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali. In particolare, grazie ad esso ogni individuo può pretendere che i propri dati personali siano trattati da terzi solo nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla legge.

E’ possibile richiedere ad un soggetto (persona fisica, impresa, associazione, partito, ecc.) di fornire informazioni sull’eventuale trattamento dei propri dati personali, oltre che ottenere la messa a disposizione di tutte le informazioni personali detenute dal titolare del trattamento. In particolare, è possibile chiedere di sapere: a) quale sia l’origine dei dati personali trattati; b) le finalità e le modalità del trattamento; c) se i dati personali sono trattati con strumenti elettronici e qual è la logica applicata a tale trattamento; d) gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante designato nel territorio dello Stato italiano); e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. E’ possibile richiedere a chi sta trattando i propri dati personali che questi siano: a) aggiornati, rettificati o (qualora la persona rappresenti uno specifico interesse) integrati; b) bloccati, cancellati o  trasformati in forma anonima, se  il trattamento non viene effettuato secondo le regole stabilite dalla legge o se non è più necessaria la loro conservazione. Inoltre occorre custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere nella misura più ampia possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito.

 

 Il diritto d’autore o copyright

Il copyright è il diritto che sorge in capo all’autore di un’opera dell’ingegno. Questo diritto in realtà include tanti diritti diversi, che assicurano che sia solo l’autore l’unica persona che può legittimamente, ad esempio, pubblicare la sua opera, riprodurla, modificarla, adattarla in altri formati, sfruttarla economicamente e molte altre cose ancora. Alcuni sostengono che l’arte non è mai il prodotto di un singolo individuo, e che non è quantificabile il contributo e le influenze che qualunque artista ha avuto, anche in modo inconsapevole, da altri artisti e uomini comuni, passati e contemporanei, e il debito dell’autore nei loro confronti. In questo senso, l’opera è prodotto e proprietà di una società e di un’epoca, più che di un individuo e dei suoi eredi. Il periodo di copyright dovrebbe consentire di avere un adeguato margine di guadagno e di recuperare i costi che precedono l’entrata in produzione e la distribuzione del prodotto. La durata, in linea di principio, è proporzionale ai costi da remunerare. Tuttavia non sempre la proporzione viene rispettata. Per esempio un brano musicale ha una durata di copyright di 50 anni, mentre per un medicinale, che ha costi di ricerca e sviluppo assai maggiori, il periodo di copertura è di 30 anni.

 

 La firma digitale

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Le firme elettroniche avanzate e qualificate, tra cui quella digitale, si propongono di soddisfare tre esigenze:

  • che il destinatario possa verificare l’identità del mittente (autenticità);
  • che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio);
  • che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).

Accessibilità

Il termine è comunemente associato alla possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica (ovvero affette da disabilità sia temporanea, sia stabile), di fruire dei sistemi informatici  e delle risorse a disposizione tipicamente attraverso l’uso di tecnologie informatiche  o tramite il rispetto di requisiti di accessibilità dei prodotti.

(fine I parte …)